Quello della normativa antimafia è un tema di importanza cruciale, specialmente in un periodo in cui ingenti risorse pubbliche vengono immesse nel sistema economico per sostenere lo sviluppo e l’innovazione del Paese, anche ai fini del PNRR. È quindi fondamentale, per imprese e stazioni appaltanti, prestare la massima attenzione ai profili discendenti dall’applicazione della relativa disciplina, recentemente aggiornata (Decreto Legge n. 19/2024).
Proprio con riferimento alle verifiche antimafia, il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), con parere n. 3582 del 23 giugno 2025, ha confermato un importante principio
Il Ministero ha precisato che l’obbligo di acquisire la documentazione antimafia si applica solo ai contratti il cui valore effettivo di aggiudicazione supera i 150.000 euro, come previsto dall’art. 83 del D.Lgs. n. 159/2011.
Ciò comporta che se, a seguito di un ribasso d’offerta, il valore finale del contratto scende al di sotto di tale soglia, l’acquisizione della documentazione antimafia non è più necessaria, anche se la gara era stata bandita soprasoglia europea.
In sintesi:
- l’obbligo di acquisizione della documentazione antimafia si applica solo ai contratti il cui valore supera i 150.000 euro;
- ai fini della verifica, il valore da considerare è quello effettivo dell’aggiudicazione, non l’importo posto a base di gara;
- se a seguito del ribasso il valore contrattuale scende sotto soglia, l’obbligo di verifica antimafia viene meno;
- in tali casi, la stazione appaltante può procedere alla stipula senza acquisire le informazioni antimafia.
Per altro verso, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con la recentissima sentenza n. 618/2025 del 30 luglio scorso, ha ribadito che l’iscrizione alla white list è un requisito generale di partecipazione alle gare, equiparato a quanto disposto dall’art. 94 del d.lgs. n. 36/2023. La sua mancanza costituisce un motivo di esclusione, indipendentemente dal fatto che l’attività in questione sia principale o secondaria nell’ambito dell’appalto. Questo significa che la non previsione di tale obbligo nella lex specialis comporta l’applicazione del principio di eterointegrazione, poiché si tratta di un adempimento stabilito per legge.
Inoltre, viene sottolineato dalla pronuncia, non è ammissibile un’iscrizione tardiva alla white list, ovvero dopo l’aggiudicazione e prima della stipula del contratto, poiché ciò contrasterebbe con il consolidato orientamento giurisprudenziale e non risolverebbe il problema della partecipazione a una gara da parte di un soggetto privo di un requisito generale.
Dunque, principi consolidati in materia di white list sono:
1. l’iscrizione nelle white list è obbligatoria per le attività imprenditoriali elencate nel comma 53 dell’art. 1 della L. n. 190/2012, a prescindere dalla loro natura principale o secondaria;
2. tale requisito deve essere posseduto al momento della partecipazione alla gara, pena l’esclusione;
3. in caso di subappalto o subfornitura, è il subappaltatore o subfornitore a dover risultare iscritto nelle white list;
4. l’iscrizione è richiesta anche se non espressamente prevista nella lex specialis di gara, in virtù del meccanismo di eterointegrazione.
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