Le Linee Guida emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione non sono idonee a rappresentare parametro di legittimità delle determinazioni adottate dalle singole stazioni appaltanti nella fissazione delle regole di gara. Lo ha ribadito il Consiglio di Stato nella recente sentenza n. 7805/2019, secondo cui le dette linee guida, lungi dal fissare regole di carattere prescrittivo, si atteggiano come mero strumento di ‘regolazione flessibile’, volto all’incremento dell’efficienza e della qualità dell’attività delle stazioni appaltanti, nonché «ricognitive di principi di carattere generale, limitandosi a fornire ai soggetti interessati «indicazioni sul corretto modo di adempiere agli obblighi previsti dalla normativa.

Pertanto, proprio per la natura ‘non vincolante’ delle stesse, le PA ben possono discostarsene, previa adeguata e puntuale motivazione.



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